Carnet ata
A che cosa serve
Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese e inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale che consente l'introduzione temporanea delle merci destinate a fiere e mostre, di materiale professionale o campioni commerciali, senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l'ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.
Ciò è reso possibile dagli "enti garanti" del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi Paesi.
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA. In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito delle merci ammissibili a mezzo del carnet, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazioni.
I vantaggi derivanti dall'utilizzo del Carnet ATA sono:
- sostituzione dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito
- esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l'ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita
ll Carnet ATA non occorre per visitare gli Stati membri dell’UE, in virtù del principio di libera circolazione delle merci.
Paesi aderenti alla Convenzione ATA
Consulta l'elenco dei Paesi aderenti alla convenzione ATA e le regole in vigore
Carnet CPD China -Taiwan
E' un documento analogo al Carnet ATA ma valido solo per la Cina-Taiwan ( Taiwan, non essendo riconosciuto dall’O.N.U. come Paese indipendente, non ha potuto accedere alla Convenzione ATA )
Sostanzialmente le regole per l’utilizzo del Carnet C.P.D. CHINA -TAIWAN ricalcano quelle del Carnet ATA, sebbene, nella forma e nella disposizione grafica, il documento sia diverso. A livello di garanzie e di norme per il rilascio valgono le stesse disposizioni applicate per il Carnet ATA
Quando si può utilizzare
I Carnets ATA e i Carnet CPD China -Taiwan possono generalmente essere utilizzati per esportazione temporanea di:
· merci destinate a fiere, mostre, esposizioni, congressi o manifestazioni
· campioni commerciali
· materiale professionale
Tuttavia l'Amministrazione doganale di ciascun Paese può limitarne l'utilizzo .
L'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente è presente nel modello di domanda carnet ATA base e carnet ATA standard
Merci ESCLUSE dal Carnet ATA
- beni di consumo non durevoli come ad es. prodotti alimentari o gadget e volantini da distribuire negli stand, in quanto per loro natura non destinati ad essere riesportati
- merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione
Tipologia di carnet
Il carnet è disponibile in due formati:
Il formato base: è utilizzabile solo per due viaggi e non consente l'integrazione con ulteriori fogli interni; tale carnet si estingue una volta esaurite le operazioni ammesse con la dotazione prevista, anche se ciò dovesse avvenire prima della scadenza dei 12 mesi di validità.
Il formato standard: consente di effettuare quattro viaggi e con possibilità di estensione, secondo le esigenze dell'operatore, per un numero illimitato di viaggi nel corso dei 12 mesi di validità. Al documento potranno essere aggiunti ulteriori fogli in qualsiasi momento durante il periodo di validità.
Il Carnet ATA si compone di una sovra-copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo corretto utilizzo, di una copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli di vario tipo e colore, a seconda dell'uso cui sono rivolti, detti souche e volet.
La copertina verde riporta nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili per l’utilizzo, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato, nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento e nella quarta la lista delle Associazioni garanti dei vari Paesi.
I fogli souche, compilati contestualmente al volet e timbrati dalle Dogane , riportano sul fronte e sul retro le matrici del carnet e rimangono uniti alla copertina verde quale attestazione dell'operazione doganale avvenuta; i volets – costituiti da fogli distaccabili pari al numero delle souche - vengono trattenuti dalle diverse dogane attraversate. In sostanza, il volet costituisce la dichiarazione doganale mentre la relativa souche, che rimane a corredo del documento, rappresenta la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.
Il Carnet è stampato in francese o in inglese e talvolta nella lingua ufficiale del Paese di emissione. In Italia è stampato in francese e in inglese.
Persone abilitate all'uso del carnet
L'uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà essere indicato nel modello di domanda e sarà poi riportato nell'apposito spazio della copertina verde del carnet (casella B) .
Qualora il rappresentante non sia conosciuto al momento della richiesta di rilascio del Carnet o in caso di un numero elevato di rappresentanti deve essere inserita nel modello di domanda ( e successivamente nella casella B del foglio verde) la dicitura “ogni soggetto autorizzato” / “any authorized representative” e allegata al carnet la delega al/i rappresentante/i su carta intestata dell’impresa, timbrata dalla Camera di commercio.
Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei Paesi dell'Unione Europea possono effettuare tutte le operazioni senza necessità di delega e di apposita indicazione sulla copertina.
Chi può richiedere il carnet
Possono richiedere il Carnet ATA:
Imprese: alla Camera di commercio della provincia in cui sono iscritte nel Registro Imprese
Privati: alla Camera di commercio ove è ubicata la loro residenza
Professionisti alla Camera di commercio ove si trova l'esercizio della propria attività
Come richiedere un carnet
- consultare preventivamente la scheda paese per verificare se il Paese verso cui viene effettuata la spedizione temporanea aderisce alla Convenzione ATA e se ha adottato eventuali restrizioni (lingua di compilazione, periodo di validità, utilizzo ecc.)
- compilare il modulo di domanda:
Domanda carnet ata base (max 2 viaggi in un anno) OPPURE
Domanda carnet ata standard (4 viaggi in un anno con possibilità di estensione, per un numero illimitato di operazioni nell’arco dell’anno di validità del documento)
- Compilare la lista dettagliata delle merci sulla base delle indicazioni di seguito riportate:
- Presentare allo sportello o inviare via pec a cciaa@pec.marche.camcom.it la domanda compilata e firmata dal legale rappresentante (digitalmente nel caso di trasmissione via pec, con allegata la fotocopia del documento di identità in caso di presentazione allo sportello) e la lista merci compilata secondo l'esempio sopraindicato.
Se la Camera di commercio accerta che la lista delle merci è stata compilata correttamente e pertanto il valore delle merci in essa indicato è certo, invita l'impresa ad effettuare il versamento della polizza assicurativa a condizione che la restante documentazione sia regolare.
- Pagare l'importo dell'assicurazione secondo le modalità indicate alla voce Garanzia assicurativa
- Pagare gli importi dovuti per il rilascio del carnet come indicato alla voce Costi
Garanzia assicurativa
La garanzia assicurativa va prestata secondo le indicazioni fornite da Unioncamere con la Circolare 17550/U dell'8.8.2017 e relativi allegato 1 e Elenco agenzie di assicurazioni- allegato 2
Merci varie
Versamento in automatico a mezzo conto corrente postale o bonificio bancario ad una agenzia di cui all'Elenco agenzie di assicurazioni- allegato 2
L'importo del versamento è:
- 56,00 euro fino ad un valore della merce di 10.000,00 euro
- oppure lo 0,5625% del valore della merce se eccedente 10.000,00 euro.
Per ottenere l'importo da versare nel caso in cui il valore della merce sia superiore a 10.000,00 euro effettuare il seguente calcolo: valore della merce moltiplicato per 0,005625.
L'importo così calcolato deve essere arrotondato:
- per difetto per decimali da 00 a 25 (es.: premio 78,24 euro arrotondare a 78,00 euro);
- per eccesso per decimali da 26 a 50 (es.: premio 78,32 euro arrotondare a 78,50 euro);
- per difetto per decimali da 51 a 75 (es.: premio 78,62 euro arrotondare a 78,50 euro);
- per eccesso per decimali da 76 a 99 (es.: premio 78,85 euro arrotondare a 79,00 euro ).
In caso di:
- rilascio di uno o più Carnet alla stessa impresa nel corso dell'anno solare per un valore complessivo eccedente 150.000,000 euro;
- rilascio di Carnet ai non iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- rilascio di Carnet ad imprese plurilocalizzate (dispone di U.L. o sedi secondarie in altre province);
è necessaria la presentazione di una polizza emessa da un'Agenzia Generali Italia S.p.A., pari al valore delle merci, sulla quale dovrà essere esplicitata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio e la stessa dovrà essere allegata all'originale del modulo di domanda di Carnet. Per richiedere tale polizza, l'impresa (o il soggetto non iscritto al Registro Imprese) dovrà presentare all'Agenzia Generali Italia S.p.A. la richiesta vistata dalla competente Camera di Commercio.
Merci orafe
Il Carnet può essere ottenuto a condizione che sia presentata la polizza assicurativa rilasciata da un'Agenzia Generali Italia S.p.A.
La suddetta polizza sarà emessa dall’Agenzia fino all’ammontare complessivo di 200.000,00 euro dietro presentazione, da parte del titolare/legale rappresentante (o soggetto non iscritto al Registro imprese), della richiesta vistata dalla competente Camera di Commercio.
La temporanea esportazione di quadri o oltre opere di pittori, scultori, ecc. è subordinata alla presentazione alla dogana italiana e alla Camera di Commercio – in copia – di un’autocertificazione vistata dalla Soprintendenza alle Belle Arti.
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ente garante per l'Italia del servizio ATA, è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme eventualmente richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nel nostro Paese. In tal caso, la Camera di commercio richiederà al titolare del Carnet contestato il rimborso, entro 15 giorni, dell'importo anticipato dall'Unione. Trascorso inutilmente tale termine, l'Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza assicurativa; l'impresa assicurativa ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti del titolare del carnet.
Durata del carnet
I Carnet A.T.A. sono rilasciati con validità 1 anno.
Tuttavia le Autorità doganali del Paese d'importazione hanno la facoltà di abbreviare il periodo di permanenza delle merci nel proprio territorio e in tal caso, per evitare il pagamento dei diritti doganali, è necessario che le merci siano riesportate entro la data fissata dalla dogana.
Il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente entro otto giorni dalla data di scadenza di validità del documento
Smarrimento del carnet
In caso di smarrimento di un Carnet ATA, il titolare dovrà presentare alla Camera di commercio la denuncia di smarrimento presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se la merce oggetto del Carnet è all'estero oppure se non è ancora stata effettuata l'operazione di reimportazione nell'Unione Europea, il titolare richiederà il duplicato del Carnet. Per richiedere il duplicato va presentata:
- richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante
- denuncia di smarrimento presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'Unioncamere rilascerà la copertina di colore verde del Carnet ATA con la dicitura "duplicato". Il duplicato sarà utilizzato esclusivamente per portare a termine l'operazione doganale in corso.
In caso di smarrimento del Carnet dopo la presa in carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con l'importazione temporanea all'estero, il titolare dovrà far vistare la nuova copertina dalla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione.
Il titolare del Carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del carnet smarrito o sottratto.
Carnet sostitutivo
Quando il Carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti, l'operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.
In caso affermativo, prima della scadenza del "vecchio" carnet, può essere richiesto un Carnet che sostituisca quello in scadenza; esso avrà validità di un anno dalla nuova emissione.
L'operatore otterrà il Carnet sostitutivo presentando la stessa documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio di un Carnet nuovo (compresa la polizza assicurativa). Il titolare dovrà far vistare la nuova copertina alla dogana che ha effettuato l'operazione di esportazione.
Nel caso in cui la dogana locale non accetti il Carnet sostitutivo, la merce dovrà essere riesportata entro i termini concessi. In caso contrario andranno pagati i diritti doganali.
Norme di utilizzo
l Carnet rilasciato dalla Camera di commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana della Comunità Europea che provvederà a prenderlo in carico ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.
Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce.
Per le opere d'arte occorre avere il benestare delle Belle Arti. Quando le merci da esportare sono soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale, è necessario presentare la stessa alla dogana di uscita.
Al passaggio delle varie frontiere, a partire dall'uscita dal territorio doganale comunitario fino all'entrata in un Paese extracomunitario e successivamente all'uscita da un Paese extracomunitario fino al rientro in territorio doganale comunitario, è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana - previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" "importazione" "riesportazione" "reimportazione" - ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches". In caso di viaggi in cui sia effettuata un'esportazione o una reimportazione parziale, occorre verificare che, nell'apposito spazio, siano riportati i numeri d'ordine degli articoli oggetto dell'operazione doganale, sulla base di quanto indicato sul retro del foglio verde della copertina.
Qualora l'operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i "volet" di transito. Per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri .
E' importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poiché anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali.
Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata della merce: potrà essere effettuata l'operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli, riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli successivamente. Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione" è l'unico documento che possa essere presentato alle autorità doganali estere a dimostrazione dell'uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando risulti mancante la "souche di riesportazione". Per essere titolo sostitutivo della "souche di riesportazione", la "souche di reimportazione" deve essere vistata dalla dogana entro la data di validità del Carnet o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere per la riesportazione.
Qualora l'utilizzatore del Carnet intenda lasciare tutte le merci o parte delle stesse definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio estero vigenti in quel Paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla "souche di riesportazione". Al rientro nella Comunità Europea occorre ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione.
Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonché dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio.
Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere.
Costi
Carnet ATA formato base: euro 50,00 + IVA (€ 61,00)
Carnet ATA formato standard: euro 76,00 + IVA (€ 92,72)
Fogli aggiuntivi: cad. euro 1,00 + IVA (€ 1,22)
Carnet CPD China/Taiwan: € 50,00 + IVA (€ 61,00)
Gli importi devono essere pagati al momento della richiesta di carnet in una delle seguenti modalità:
- agli sportelli della Camera di Commercio in contanti o bancomat
- tramite procedura PagoPa. In tal caso, prima della presentazione dell'istanza, è
necessario richiedere l'avviso di pagamento mediante la compilazione di apposito form
all'interno del sito camerale
Allegati e riferimenti utili
Riferimenti normativi
Circolare Unioncamere prot. 17550/U del 8/8/2017
Allegato 1 alla circolare Unioncamere prot. 17550/U del 8/8/2017
Allegato 2 alla circolare Unioncamere prot. 17550/U del 8/8/2017
Brouchure