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Sanzioni Amministrative

Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo sono emesse per:
- presentazione tardiva, ovvero omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi;
- omissione, ovvero omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (di cui l’Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi).

Le domande Registro Imprese e le denunce R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'atto o fatto soggetto ad iscrizione.
Il termine è di 20 giorni dalla data dell’atto costitutivo per le società di capitali (Spa. Srl, Sapa) e cooperative.
I 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo l’atto o l’evento; se il termine scade il sabato o in giorno festivo, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine del rispetto del termine, se il deposito è effettuato tramite posta, fa fede il timbro postale di spedizione; se il deposito è effettuato tramite Telemaco, fa fede la data di arrivo della pratica all'Ufficio attestata dalla ricevuta rilasciata dal sistema all'utente.

Le sanzioni sono applicate a tutti i soggetti che per legge sono tenuti alla presentazione di domande di iscrizione, modifica, cessazione o denunce di dati economici ed amministrativi e dunque, a seconda dell’atto e dell’evento, l’amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione,i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i liquidatori, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale, gli institori ed i notai.
Nel caso di enti collettivi (società, consorzi, cooperative, enti pubblici economici, associazioni) è obbligato al pagamento anche l'Ente qualora il sanzionato principale non paghi (cosiddetta responsabilità solidale).

Importo delle sanzioni, Ente beneficiario, termini e modalità di pagamento

Violazioni Registro Imprese

•Violazioni registro imprese relative ad imprese imprese individuali e notaio: € 20
•Violazioni registro imprese relative a società di persone, di capitali, consorzi e cooperative (con decorrenza 15 novembre 2011):

€ 206 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza)
€ 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)
•Ritardato od omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative, situazione patrimoniale consorzi ed elenco soci per SpA:

€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo oltre 30 gg. dalla scadenza)
€ 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito (se ritardo entro 30 gg. dalla scadenza)

N.B. Gli importi di cui sopra vengono applicati solo per le pratiche presentate tardivamente a partire dal 15 novembre 2011; per le pratiche presentate tardivamente prima di tale data si applicano le sanzioni più elevate precedentemente previste.

Tutte le predette sanzioni vanno versate, entro 60 gg. dalla notifica del verbale, all' Erario tramite modello F 23 compilato con i codici forniti dal Registro delle Imprese.

Violazioni REA

Ritardate od omesse o non veritiere comunicazioni al REA (modelli S5 – UL – R): €10 per ogni soggetto obbligato alla denuncia per ritardo dal 31° al 60° giorno; € 51,33 per ogni soggetto obbligato alla denuncia con ritardo dal 61° giorno.


Le predette sanzioni vanno versate entro 60 gg. dalla notifica del verbale, alla Camera di Commercio tramite il c/c n. 162628 intestato alla Camera di Commercio di Macerata – causale sanzioni RI (indicare il numero del verbale).

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Allegati e riferimenti

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pubblicato il 15/06/2020 ultima modifica 16/06/2020
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