Come compensare il diritto annuale erroneamente versato

Compensazione del diritto annuale

È possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore:

  • hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
  • hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto.

La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione IMU ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne :

  • codice ente locale – AN;
  • codice tributo – 3850;
  • anno di riferimento - anno del diritto a credito;
  • importo a credito compensati – importo.

La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo/contributo a debito.
È inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e/o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.

Non è possibile compensare gli importi versati con il codice 3852 (Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale) e con il codice 3851 (Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale), come disposto dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E/2003.

Qualora non sia possibile compensare il diritto annuale erroneamente versato, l'impresa potrà richiedere il rimborso, utilizzando l'apposito modulo allegato.
La domanda deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di versamento, ai sensi dell'articolo 10 D.M. 11 maggio 2001 n. 359.

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pubblicato il 17/06/2020 ultima modifica 17/06/2020
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