Come depositare una domanda di marchio comunitario

Procedura di riferimento e costi di registrazione

Che cos'è il marchio comunitario

Il marchio comunitario è stato adottato con il Regolamento Comunitario 40/94 CE del 23 dicembre 1993. In tale Regolamento è stato stabilito che il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità. Esso, pertanto, può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decadenza o di nullità e il suo uso può essere vietato per la totalità della Comunità. Il sistema, entrato ufficialmente in vigore il 1° aprile 1996, ha conosciuto immediatamente un enorme successo, essendo evidenti i vantaggi, in termini di costi/benefici, che un titolo unitario comporta per i richiedenti.

Organismo di riferimento

La procedura di registrazione si svolge presso l'EUIPO (Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante-Spagna); la domanda va predisposta compilando l'apposito modulo fornito dall'UAMI (anche in versione elettronica), essa deve contenere una rappresentazione grafica del marchio e l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione.

La domanda può essere presentata direttamente dal richiedente inviando la documentazione tramite la procedura e-filling sul sito dell'Euipo.

Dalla registrazione consegue l'acquisto di un titolo di proprietà esclusiva sul marchio, disciplinato da un diritto comune, con indubbia maggiore certezza per gli operatori economici.

Il marchio comunitario dura dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovato.

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pubblicato il 17/06/2020 ultima modifica 17/06/2020
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