SERVIZIO DI MEDIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

Iscritto al n. 284 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione del Ministero della Giustizia

Cos'è la mediazione

La mediazione è una procedura riservata nella quale un soggetto neutrale, il mediatore, assiste le parti in lite, aiutandole a raggiungere una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa, costruita intorno alla collaborazione. E' dunque un modo semplice, rapido ed economico di risolvere le eventuali controversie.

Nella mediazione nessuna decisione viene imposta. Il mediatore infatti non è un giudice, ma ha il compito di favorire il dialogo tra le parti per aiutarle a trovare un accordo che ponga fine alla controversia. Il mediatore, utilizzando le moderne tecniche di "mediation", mira ad eliminare i motivi di conflitto tra le parti ed a favorire soluzioni creative della controversia che, andando oltre il tema della lite, spostano la discussione fuori dalla rigida contrapposizione delle rispettive ragioni giuridiche.

La mediazione è:

  • economica, i costi per la realizzazione della procedura risultano contenuti e predeterminati;
    efficace, quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore raggiungono molto spesso un accordo che soddisfa le loro esigenze;
  • riservata e sicura, garantisce l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate;
  • flessibile, l’accordo che viene raggiunto è modellato sulla base degli interessi e dei bisogni delle parti e può avere anche un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello che è all’origine della controversia;
  • veloce, sono brevi i tempi che intercorrono fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
  • semplice ed informale, per avviare la procedura è sufficiente presentare una domanda compilando l’apposito modulo .

Proprio per queste caratteristiche, la mediazione facilita il mantenimento dei rapporti economici, permettendo la continuazione delle relazioni commerciali anche dopo la controversia.

Dal 20 settembre 2013 entrano in vigore le disposizioni del cd. Decreto del Fare che reintroducono la mediazione quale condizione di procedibilità per una serie di materie (artt. 84 e 84 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013):

•condominio

•diritti reali

•divisione

•successioni ereditarie

•patti di famiglia

•locazione

•comodato

•affitto di aziende

•risarcimento del danno da responsabilità medica e, in aggiunta, sanitaria

•risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

•contratti assicurativi, bancari e finanziari

La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

È stata modificata anche l’omologazione dell’accordo, che assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, altrimenti l’omologazione sarà eseguita dal Presidente del tribunale.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, condannando la parte costituita che non ha partecipato al procedimento al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.


Vantaggi della mediazione:

  • Costi certi e contenuti : Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio (vedi Tariffe Mediazione)
  • Tempi rapidi : l'incontro di conciliazione viene fissato di norma entro 30 giorni e la procedura si deve concludere entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda

Particolarità in materia tributaria:

  • Incentivi fiscali. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente;
  • Credito d'imposta pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all'importo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà;
  • Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 50.000 euro.

Dal 24 settembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2014, n. 139 (pubblicato nella G.U. n. 221 del 23 settembre 2014), per le spese di avvio sono dovuti, da ciascuna parte , Euro 40,00 (+ I.V.A. di legge) per le liti di valore sino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (+ I.V.A. di legge) per quelle di valore superiore.

L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.


Allegati e riferimenti utili

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Allegato 1

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pubblicato il 17/06/2020 ultima modifica 17/06/2020
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